STATUTO
CAPO 1° - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
ARTICOLO 1 : COSTITUZIONE, SEDE, DURATA
E’ costituita l’“Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione” con sede in Milano, Via Ornato n° 7.
Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 : SCOPI
L’Associazione si propone di :
- caratterizzare, promuovere e valorizzare la peculiare figura dello specialista in Scienza della Alimentazione nei molteplici ambiti in cui è chiamato ad esercitare la propria attività difendendone la professionalità e le condizioni di lavoro;
- promuovere il riconoscimento legislativo e l’ attivazione dei Servizi di Dietologia nel SSN ;
- creare occasioni di collegamento, confronto di esperienze e scambi professionali fra gli aderenti, con particolare risalto alla collaborazione fra Dietologi e Nutrizionisti;
- favorire la produzione scientifica e culturale degli aderenti, anche attraverso la costituzione di programmi policentrici e multidisciplinari di ricerca ;
- incentivare l’osmosi fra il mondo della ricerca, della clinica, della prevenzione, dell’industria ( farmaceutica, delle tecnologie biomediche, alimentare) ;
- definire e promuovere programmi di educazione alimentare;
- tutelare, anche sindacalmente, gli interessi degli iscritti;
ARTICOLO 3
L’associazione cura le relazioni con gli Ordini Professionali Provinciali dei medici e con le altre associazioni similari, e non.
ARTICOLO 4
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
CAPO 2° - DEI SOCI
ARTICOLO 5 : REQUISITI DEI SOCI
Categorie dei soci :
A) Soci Fondatori;
B) Soci Onorari;
C) Soci di Area Medica;
D) Soci di Area non Medica.
Hanno diritto ad essere ammessi come 'Soci di Area Medica' i laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono Soci di 'Area non Medica' i laureati in branche affini alla Nutrizione Clinica.
Tutti gli aspiranti soci dovranno esibire il Certificato di Laurea riconosciuta dallo Stato Italiano.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di eleggere come Soci Onorari colleghi che si sono particolarmente distinti nella ricerca o nella clinica applicate al campo alimentare; potrà inoltre deliberare a maggioranza l’accettazione o la ricusazione dell’iscrizione dei Soci senza motivarla.
Eventuali controversie fra i Soci e il Consiglio Direttivo saranno devolute al Consiglio dei Probiviri.
ARTICOLO 6 : AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione per ogni nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga necessario, adeguata documentazione.
ARTICOLO 7 : DOVERI DEI SOCI
Ogni socio deve :
A) pagare annualmente le quote fissate dal Consiglio Direttivo entro la scadenza del 31 Ottobre. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale;
B) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari. Il Socio si impegnerà, inoltre, a dare la propria collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste allo stesso dagli organi dell’Associazione salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuno di essi. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
ARTICOLO 8 : DIRITTI DEI SOCI
Ogni Socio ha diritto :
A) Alla tutela della propria personalità morale in campo professionale;
B) Al godimento di tutte le provvidenze predisposte dall’Associazione.
ARTICOLO 9 : QUALIFICA DEL SOCIO
La qualifica del Socio si perde:
A) per dimissione, rassegnata per iscritto mediante comunicazione con lettera raccomandata alla sede sociale;
B) per mancato pagamento delle quote sociali, entro 90 giorni dalla scadenza dell’anno sociale;
C) per espulsione a causa di comprovata indegnità;
D) per esclusione deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo a carico di quei professionisti che hanno contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all’Associazione.
Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio si premunirà di dare risposta scritta entro 30 giorni motivando la decisione. Il Socio dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.
CAPO 3° - ORDINAMENTO
ARTICOLO 10 : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
A) L’Assemblea dei Soci
B) Il Consiglio Direttivo
C) Il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 11 : ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che risultano iscritti almeno trenta giorni prima della convocazione.
ARTICOLO 12
L’Assemblea è sovrana.
Viene convocata in via “ordinaria” una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio; l’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.
Ogni tre anni essa procederà alle elezioni del Presidente (che dovrà essere laureato in Medicina e Chirurgia), del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti.
L’anno sociale deve intendersi compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno; l'Assemblea che approva il bilancio di esercizio procederà all'elezione delle cariche sociali.
L’Assemblea viene convocata in via “straordinaria” in qualunque momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo, o dietro richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo si impegna alla convocazione non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.
Ciascun Socio potrà rappresentare al massimo due Soci purchè munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% ( cinquanta per cento ) degli iscritti aventi diritto al voto.
Non raggiungendosi tale quorum, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati; le modifiche statutarie avranno validità solo qualora la maggioranza dei voti favorevoli sia espressa da Soci dell'Area Medica.
L’assemblea ordinaria o straordinaria vota normalmente per alzata di mano: su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario nominato dall’ assemblea stessa.
ARTICOLO 13 : PRESIDENZA DELL’ ASSEMBLEA
La Presidenza dell’Assemblea è tenuta ordinariamente dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in via eccezionale da membro designato, facente parte del Consiglio.
ARTICOLO 14 : RINNOVO CARICHE
I Soci Fondatori restano in carica nel Consiglio Direttivo, salvo specifica rinuncia o sfiducia nei loro confronti espressa e motivata da parte dei tre quinti dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci, in regola con le norme statutarie, determina il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo (nei limiti sanciti dall’art. 15) ed elegge il numero di componenti necessario (in aggiunta ai Soci fondatori, componenti di diritto), nonché i 3 (tre) componenti il Collegio dei Probiviri, ed un Revisore dei Conti (anche non Socio).
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che viene eletto direttamente da parte dell'Assemblea dovrà essere inscritto ad ANSISA da non meno di tre anni solari, avere conseguito la Specialità in Scienza dell'Alimentazione, fatte eccezione per candidatura presentata da personalità di chiara fama e professionalità, purchè vi sia l'esplicito favore dei 4/5 dei Consiglieri in carica.
Il Presidente rimarrà in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.
ARTICOLO 15 : COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri, tra i quali viene eletto il Vice - Presidente.
Il numero dei Consiglieri eleggibili verrà determinato in funzione della possibile variazione dei Soci Fondatori; tuttavia almeno il 70% di essi dovrà essere nominato fra i Soci Specialisti in Scienza dell'Alimentazione, di cui 1 di Area non Medica, ed il 30% fra non Specialisti senza distinzione di Area.
I Candidati alla carica di Consigliere, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione ad ANSISA da non meno di due anni solari;
- Specialità in Scienza dell'Alimentazione conseguita.
Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili, al termine del mandato una sola volta.
ARTICOLO 16 : COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo distribuisce le proprie cariche e provvede al governo della Associazione in base alle norme statutarie e alle delibere dell’Assemblea; designa il Segretario Tesoriere; demanda al Consiglio dei Probiviri la risoluzione delle vertenze insorgenti tra i Soci e la discussione dei provvedimenti disciplinari.
In caso di morte o di dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di 2/3 (due/terzi), l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 17 : POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’ Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio :
A) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
B) decide sugli investimenti patrimoniali;
C) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
D) delibera sulla ammissione dei Soci;
E) decide sulla attività e le iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
F) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei Soci, almeno un mese prima della Assemblea stessa;
G) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
H) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
I) conferisce e revoca procure;
J) può convocare l’Assemblea Generale dell’Associazione.
Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.
I consiglieri e il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
ARTICOLO 18 : COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
ARTICOLO 19 : ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto direttamente dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rinnovabile una volta sola.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso convocherà senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente; fino a tale nomina le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice - Presidente. Il Presidente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20 : COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI
Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
Egli deve redigere la sua relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21 : ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Esso è rieleggibile e potrà essere scelto tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
ARTICOLO 22 : COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea generale nomina ogni 3 anni il Collegio dei Probiviri, formato da 3 membri.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti Probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.
E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
ARTICOLO 23 : PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
A) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
B) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
C) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.
Le entrate dell’Associazione sono costituite :
- dalle quote associative;
- da contributi ad hoc in occasione di specifiche attività;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ARTICOLO 24 : DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
ARTICOLO 25 : DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ARTICOLO 26 : MODIFICA DELLO STATUTO
La modifica dello Statuto dell’Associazione è deliberata dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste all’art. 12 di questo Statuto come anche consentito dalle disposizioni previste dall’art. 21 c.c. comma 2°.
ARTICOLO 27 : SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La medesima assemblea provvederà alla nomina di uno e più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
ARTICOLO 28
Per quanto non disposto si applicheranno le norme di legge in tema di associazione.